Può esserci sinergia tra il medico, il farmacista, il fisioterapista (ma anche con altre figure sanitarie) e l'estetista? Sembrerebbe di si! E lo dice anche la semplice logica. E' vero che l'estetista è configurata come artigiana ma, al momento attuale, le conoscenze richieste per poter eseguire i trattamenti estetici, prescrivere i prodotti cosmetici e soprattutto utilizzare le sofisticate apparecchiature elettro-estetiche la configurano maggiormente più come figura sanitaria, che agisce nel benessere e nella prevenzione limitata al proprio campo d'azione. La regolamentazione di questa figura, pertanto, andrebbe rivista. Ad esempio è già presente la possibilità, per le estetiste qualificate che posseggono il diploma di scuola media superiore, di frequentare un corso di formazione universitaria in Tecnico Estetista presso la Facoltà di Farmacia, Dipartimento di scienze Chimiche e Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Ferrara, ma ce ne sono altri. Inoltre, le estetiste sono già autorizzate a prestare servizio nelle farmacie, nelle case di riposo e negli ospedali. Riportiamo un articolo relativo alle farmacie molto illuminante su questo argomento. Si all'estetista in farmacia.Sia le farmacie che i centri commerciali sono accomunati dalla vendita di farmaci, non si vede per quale ragione solo all'interno di questi ultimi sarebbe consentita l'attività di estetista, non potendo riscontrarsi alcuna incompatibilità o interferenza con l’attività sanitaria principale
Il Tar Lazio è stato chiamato a decidere sulla legittimità degli atti con cui è stata negata la possibilità di esercizio dell’attività di estetista in una sede farmaceutica, sul presupposto che la richiesta non trovasse sostegno nella disciplina vigente. Il Collegio, attraverso una ampia ricostruzione normativa, tra gli altri aspetti ha osservato che le farmacie presentano analogie con altre attività commerciali, quali le profumerie e i centri commerciali, affiancandosi alla vendita di farmaci anche quella dei cosmetici. Non sono riscontrabili ragioni per escludere la possibilità di esercizio, al loro interno, dell'attività di estetista. Diversamente verrebbe a configurarsi una indebita discriminazione, dal momento che, anche nei centri commerciali è consentita l’attività di estetista e in essi vengono distribuiti prodotti farmaceutici e cosmetici. Posto che sia le farmacie che i centri commerciali sono accomunati dalla vendita di farmaci, non si vede per quale ragione solo all'interno di questi ultimi sarebbe consentita l'attività di estetista, e non nelle farmacie, non potendo riscontrarsi alcuna incompatibilità o interferenza con l’attività sanitaria cui la farmacia è deputata in via principale. Inoltre, la riconosciuta possibilità di esercitare l'attività di estetista all'interno di ospedali, case di cura e di riposo, non consente di ritenere ostativa alla possibilità di svolgere l'attività di estetista all'interno dei locali di farmacie la natura prevalentemente sanitaria della relativa attività, in quanto comune alle citate strutture. Esito del giudizio Il Tar Lazio ha accolto il ricorso proposto dalla società titolare della sede farmaceutica contro una nota Asl e la comunicazione di inefficacia della Scia proveniente dal Municipio competente. [Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net] Tar Lazio 20.05.2013 Fonte: farmacista33.it
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