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Estetista abusiva?

24/10/2011

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Ecco perchè non cambia mai niente.
Quello che non viene chiarito mai, per motivi che vi illustreremo in questo articolo, è che fino a quando l’estetista verrà considerato artigiano dalla legge gli abusivi non potranno essere perseguiti.  Per spiegarvi il perché è opportuno fare delle precisazioni.

Le forze dell’ordine non possono ispezionare i luoghi privati dove si pratica  irregolarmente l’attività d’estetista. ...

Il nocciolo della questione è che solo se esistono indizi tangibili che in un luogo privato si commetta un reato, la Procura della Repubblica può disporne la perquisizione per effettuarne l’accertamento.

Diversamente si può avere accesso ad un luogo privato solo se autorizzati del proprietario.

L’esercizio abusivo di professione è un reato previsto e punito dall’art.348 del codice penale (che prevede fino a sei mesi di detenzione), quindi se qualcuno indica alle autorità un luogo dove si pratica abusivamente una professione, queste, dopo aver svolto delle indagini preliminari ed ottenuto il mandato di perquisizione, possono ispezionare il luogo e, accertato il reato, disporre l’arresto del trasgressore ed il sequestro dei luoghi e delle attrezzature utilizzate. Il problema è che quella dell’estetista non è una professione ma è un mestiere.

L’esercizio abusivo si configura, infatti, solo per le professioni elencate nell’articolo 2229 del codice civile tra le quali non compare quella di estetista. La legge stabilisce che per le professioni elencate è necessaria l’iscrizione ad appositi albi.

Tale iscrizione assicura la tutela della professione ed è controllata e disciplinata dagli ordini professionali (professioni per le quali è necessaria la laurea) e dai collegi nazionali (professioni per le quali è sufficiente un titolo di rango inferiore come il diploma).

Combattere il lavoro abusivo vuol dire dunque ottenere il riconoscimento del Collegio Nazionale degli Estetisti ed in seguito l’ordine professionale.

Il collegio nazionale  è l’organismo creato per legge dello Stato che si occupa di gestire l’albo professionale verificando i requisiti per l’accesso. Redige ed aggiorna il codice deontologico ne assicura il rispetto e adempie a tutte le attività di salvaguardia della categoria professionale.

Il codice deontologico è la raccolta delle norme che disciplinano il comportamento professionale dal punto di vista puramente etico a quello di carattere più tecnico.

Ogni trasgressione del codice è punita da sanzioni che variano, a seconda della gravità, da ammonizioni a sospensioni o radiazioni definitive dall’albo.

L’albo professionale è la lista di tutti i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per svolgere quella data professione

Il tirocinio è il periodo prestabilito durante il quale l’apprendista (aspirante professionista) deve accumulare un’esperienza tale (costituita da un totale di ore) da poter svolgere praticamente la professione.

La valutazione finale del professionista o istituto presso il quale l’aspirante professionista svolge il tirocinio deve essere un requisito essenziale per l’ammissione all’esame finale.

L’esame di abilitazione alla professione è lo strumento per stabilire se le nozioni apprese durante il corso e l’esperienza accumulata durante il tirocinio sono sufficienti ad esercitare la professione.

Nello specifico, una commissione di specialisti (composta secondo norme stabilite dalla legge) ha il compito di valutare se il candidato aspirante professionista abbia le seguenti capacità:

Cognitiva: il candidato è in grado di utilizzare le nozioni apprese durante il corso istruttivo?

Psicomotoria: il candidato è in grado di effettuare praticamente tecniche o gesti pratici indispensabili all’esercizio della professione?

Relazionale: il candidato è abile alla comunicazione e alle relazioni pubbliche secondo i parametri  stabiliti dal codice deontologico della professione?

Senso artistico ed estetico (nel caso specifico della professione di estetista): il candidato è in possesso di attitudini artistiche relative all’estetica?

L’estetista abusiva si potrà combattere dunque solo quando per diventare estetista sarà necessario seguire il seguente percorso, modificando di poco la legge 1/90, la legge per l’estetista:

  1. Requisito minimo di accesso al corso per estetista: scuola media superiore;
  2. Corso di estetista sarà triennale post- diploma con tutte le materie già previste nella legge 1/90 estetista;
  3. Esame finale per il corso di estetista sarà svolto con una commissione d’esame come attualmente accade;
  4. Obbligo di tirocinio presso un centro estetico il quale determinerà l’idoneità e quindi l’accesso all’esame abilitativo alla professione;
  5. Esame di abilitazione alla professione che permetterà l’iscrizione al collegio nazionale per gli estetisti.

Avete mai sentito parlare di un avvocato, di un geometra o di un dentista abusivo? Se pure esistono non sono certo paragonabili in numero agli estetisti abusivi!

Queste categorie hanno i relativi ordini professionali o collegi nazionali, rientrano nei criteri dell’art. 2229 c. c. e dunque sono considerate professioni il cui esercizio abusivo è punito dal codice penale

La battaglia di Confestetica contro il lavoro nero nasce dall’iniziativa di un gruppo di estetiste di Benevento associate a Confestetica.

Vi vogliamo tutte
come l’estetista di Benevento

fonte: http://www.confestetica.it/blog/?p=19
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